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Testamenti – Autenticazioni – Autocertificazioni – Attestati

Testamenti

  • il testamento pubblico è la dichiarazione orale di volontà del testatore resa al funzionario consolare delegato alle funzioni notarili in presenza di due testimoni;
  • il testamento segreto, il cui contenuto dunque rimane segreto, può essere depositato presso il Consolato che si limita a ricevere formalmente l’atto e a depositarlo nei suoi archivi;
  • il testamento olografo deve essere scritto integralmente di pugno dal testatore e può essere depositato in ogni luogo, incluso il Consolato, e presso chiunque.

 

Autenticazioni

  • autentica di firma – consiste nell’attestazione da parte del pubblico funzionario della firma apposta in sua presenza. Per procedere all’autenticazione della firma è necessario presentarsi personalmente presso l’Ufficio Notarile con un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • autentica di fotografia – è necessario presentarsi presso l’Ufficio Notarile con tre fotografie uguali ed un documento di riconoscimento in corso di validità.

 

Autocertificazione

È una dichiarazione che l’interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all’autocertificazione è rimesso alla discrezionalità di quest’ultimo.

*Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183. A decorrere da tale data i certificati avranno pertanto validità solo nei rapporti tra privati, mentre le Amministrazioni Pubbliche non potranno più chiedere o accettare i certificati, che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni.

Le norme sull’autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, nonché ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.

Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.

 

Attestati Vari (con esclusione del certificato di cittadinanza)

  • attestato di medesima persona – l’interessato dovrà presentare originale e copia della documentazione da dove risulta la discordanza (es. certificato di nascita, documento argentino, passaporto, ecc.). L’attestato verrà prodotto in base alle risultanze dei documenti presentati.