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Cittadinanza

Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), secondo il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia, è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli solo a partire dall’1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.

Per quanto riguarda l’ottenimento della cittadinanza italiana per matrimonio (ex Artt. 5, 6, 7 e 8 e s. m. L. 91/1992), tutte le comunicazioni con i richiedenti avvengono esclusivamente tramite il portale del Ministero dell’Interno ALI/CIVES e non per e-mail o altri mezzi, in quanto l’Ufficio del Consolato non ha informazioni sulle singole pratiche, una volta trasmesse.

Informativa riguardante il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13

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