Requisiti
Secondo la legge n. 91/1992, è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini. Tale regola generale è, tuttavia, soggetta alla verifica di alcuni presupposti giuridici e fattuali:
- se l’avo dante causa è nato prima del 17 marzo 1861 (data di proclamazione del Regno d’Italia), la trasmissione dello status civitatis è possibile solo nell’ipotesi in cui lo stesso non sia deceduto prima di tale data o prima dell’annessione del territorio di nascita al Regno d’Italia;
- il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italiana per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1º gennaio 1948;
- il figlio minorenne del cittadino italiano naturalizzato straniero prima del 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 91) ha perso la cittadinanza italiana se convivente con il genitore e in possesso di altra cittadinanza;
- l’ascendente italiano naturalizzato cittadino argentino dopo il 12 settembre 1974 (data entrata in vigore dell’Accordo italo-argentino sulla doppia cittadinanza) ha mantenuto la cittadinanza italiana solo se contestualmente abbia manifestato la volontà di adesione all’Accordo;
- al momento della sottoscrizione dell’istanza, il richiedente dovrà risultare residente nella Circoscrizione Consolare, ininterrottamente, da almeno 6 mesi antecedenti alla prenotazione del turno.
Documentazione
Il giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà consegnare tutta la documentazione in originale o in formato GEDO, debitamente legalizzata, laddove necessario, e tradotta in italiano. I documenti richiesti non hanno scadenza e non verranno restituiti.
Tali documenti comprendono:
- Istanza di riconoscimento, compilata dal richiedente e da firmare il giorno dell’appuntamento davanti all’Ufficiale Consolare;
- Albero genealogico;
- Documentazione relativa alle singole generazioni:
AVO dante causa (ultimo ascendente italiano nato in Italia):
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- atto di nascita* (da richiedere al Comune italiano di nascita):
- recante i nomi dei genitori;
- in originale, firmato e timbrato dall’Ufficiale di Stato Civile;
- atto di nascita* (da richiedere al Comune italiano di nascita):
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*Qualora l’avo dante causa fosse nato prima dell’istituzione dello Stato Civile presso il Comune di nascita, si dovrà presentare il Certificato di Battesimo:
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- in originale, firmato e timbrato dall’ufficio parrocchiale;
- legalizzato dalla Curia Vescovile competente;
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- atti di Stato Civile* (matrimonio, morte) o “partidas” (non certificati):
- in originale o formato GEDO;
- apostillati se formati in uno Stato diverso da Italia o Argentina;
- tradotti in lingua italiana (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);
- atti di Stato Civile* (matrimonio, morte) o “partidas” (non certificati):
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*Qualora l’avo dante causa si fosse coniugato o fosse deceduto prima dell’istituzione dello Stato Civile, i relativi Atti parrocchiali dovranno essere presentati:
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- in originale, firmati e timbrati dall’ufficio parrocchiale;
- legalizzati dalla Curia Vescovile competente;
- apostillati (se non formati in Italia):
- tradotti in lingua italiana, (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);
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- certificato di “non naturalizzazione”:
- rilasciato dall’Autorità competente di ciascuno Stato di residenza dell’avo dante causa (per l’Argentina, l’Autorità competente è la “Cámara Nacional Electoral”);
- se rilasciato in uno Stato diverso dall’Argentina, apostillato e tradotto in lingua italiana (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata);
- certificato di “non naturalizzazione”:
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Ascendenti in linea retta successivi all’Avo italiano, i cui atti di Stato Civile sono formati all’estero:
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- atti di Stato Civile* (nascita, matrimonio/unione civile, morte) o “partidas” (non certificati):
- in originale o in formato GEDO;
- apostillati, se formati in uno Stato diverso dall’Argentina;
- tradotti in lingua italiana (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);
- atti di Stato Civile* (nascita, matrimonio/unione civile, morte) o “partidas” (non certificati):
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*Per le generazioni nate e/o coniugate e/o decedute prima dell’istituzione del Registro Civile, i relativi Atti Parrocchiali dovranno essere presentati:
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- in originale, firmati e timbrati dall’ufficio parrocchiale;
- legalizzati dalla Curia Vescovile competente;
- apostillati;
- tradotti in lingua italiana (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);
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- certificato di “non naturalizzazione”:
- rilasciato dall’Autorità competente di ciascuno Stato di residenza (per l’Argentina, l’Autorità competente è la “Cámara Nacional Electoral”);
- se rilasciato in uno Stato diverso dall’Argentina, apostillato e tradotto in lingua italiana (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata);
- certificato di “non naturalizzazione”:
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- copia del DNI (per le generazioni ancora in vita);
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Richiedente ed eventuali figli minori:
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- atti di Stato Civile (nascita, matrimonio/unione civile) o “partidas” (non certificati):
- in originale o in formato GEDO;
- apostillati se formati in uno Stato diverso dall’Argentina;
- tradotti in italiano (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);
- atti di Stato Civile (nascita, matrimonio/unione civile) o “partidas” (non certificati):
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- eventuali sentenze (ad esempio di adozione, riconoscimento giudiziale, divorzio) dovranno essere presentate:
- in originale e in formato integrale (devono riportare AUTOS; VISTOS; CONSIDERANDO; FALLO);
- recanti “Attestazione di passaggio in giudicato” (vale a dire che la sentenza è “FIRME”, o “CONSENTIDA”, o “EJECUTORADA” o che riveste il carattere di “COSA JUZGADA”, con indicazione della data a partire dalla quale la sentenza è definitiva);
- apostillate;
- tradotte in lingua italiana (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);
- corredate da “Istanza di trascrizione” debitamente firmata dall’istante;
- eventuali sentenze (ad esempio di adozione, riconoscimento giudiziale, divorzio) dovranno essere presentate:
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*SENTENZA DI ADOZIONE: deve specificare lo stato di abbandono del minore o l’autorizzazione del o dei genitori biologici ai fini dell’adozione;
*SENTENZA DI DIVORZIO: in presenza di figli minori, deve specificare il regime di affidamento degli stessi;
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- eventuali atti di nascita di figli minorenni o “partidas” (non certificati):
- in originale o formato GEDO;
- apostillati se formati in uno Stato diverso dall’Argentina;
- tradotti in italiano (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);
- eventuali atti di nascita di figli minorenni o “partidas” (non certificati):
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- copia del DNI in corso di vigenza;
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- prova di residenza entro la Circoscrizione Consolare (servizio di luce, gas, telefono, televisione via cavo, internet e/o contratto di locazione, che accreditino l’indirizzo di residenza a partire dai 6 mesi antecedenti alla prenotazione dell’appuntamento).
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Se la documentazione è già in possesso di questo Consolato Generale, in quanto precedentemente allegata da un parente alla propria istanza di ricostruzione, sarà necessario indicare le generalità del familiare e possibilmente il numero di fascicolo. L’Ufficio Cittadinanza si riserva di chiedere aggiornamenti documentali.
La mancata presentazione di tale documentazione, ove non si provveda nel senso indicato dall’Ufficio, potrebbe condurre al rigetto dell’istanza, ai sensi della Legge 241/1990. L’Ufficio si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora si rendesse necessaria.
I documenti richiesti non hanno scadenza e non verranno restituiti.
Tempi di trattazione delle domande
Per quanto riguarda le tempistiche di lavorazione delle istanze, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18/03/2014, il termine massimo è fissato in 730 giorni.
Appuntamenti
Gli appuntamenti sono resi disponibili ogni settimana, da domenica a giovedì, alle ore 19, tramite il portale Prenot@mi con l’opzione “Ricostruzione“.
Nell’ambito dell’azione di protezione del sistema ‘’Prenot@mi’’ volta ad evitare la captazione di turni da parte di soggetti esterni, tutti i turni cancellati riconducibili a tali soggetti saranno resi nuovamente disponibili all’utenza con tempistiche non prevedibili e casuali.
Si invitano dunque gli utenti a provare a collegarsi – oltre che nei giorni e orari sopra indicati, che verranno mantenuti – anche in ogni altro momento della settimana.
Si ricorda che dovrà essere prenotato un appuntamento per ogni persona maggiore di 18 anni e che per la trattazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di ogni persona maggiorenne saranno percepiti diritti consolari pari ad euro €600 da pagare in pesos al cambio consolare ufficiale.
Pagamento
Il pagamento viene effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario in Pesos argentini per l’importo vigente alla data dell’appuntamento, reperibile alla pagina web di questo Consolato Generale, al seguente link: Tariffe Consolari.
Le istruzioni saranno ricevute via email prima della data dell’appuntamento.
Il contributo è dovuto per la trattazione della pratica, indipendentemente dall’esito della trattazione. Nel caso di mancato riconoscimento l’importo pagato non sarà restituito.
Email dell’Ufficio: cittadinanza.buenosaires@esteri.it
Pagina aggiornata il 24/10/2024