A partire dal 12 settembre 1974 esiste un Accordo, destinato esclusivamente ai cittadini italiani dalla nascita, che stabilisce che l’acquisto della cittadinanza argentina non comporta la perdita della cittadinanza italiana.
- Se la naturalizzazione è avvenuta prima del 12 settembre 1974, è possibile richiedere l’adesione a tale Accordo al Poder Judicial argentino al fine di riacquistare la cittadinanza italiana “quiescente”, ovvero senza poter esercitare i diritti civili legati a detta cittadinanza. Per riacquistare la “piena cittadinanza”, è possibile effettuare la “revoca dell’Accordo”. A tal fine sarà necessario inviare un’e-mail all’ufficio Cittadinanza (cittadinanza.buenosaires@esteri.it) allegando la seguente documentazione:
- atto di nascita;
- copia certificata della sentenza di naturalizzazione;
- copia certificata della sentenza di adesione all’Accordo;
- documento d’identità valido;
- dati di contatto (nome, telefono e indirizzo e-mail).
- Se la naturalizzazione è avvenuta dopo il 12 settembre 1974 ed al momento della stessa è stata manifestata la volontà di adesione all’Accordo, la cittadinanza italiana è stata mantenuta, ma è “quiescente”. Per riacquistare la “piena cittadinanza” è possibile effettuare “la revoca dell’Accordo”. A tal fine, sarà necessario inviare un’e-mail all’Ufficio Cittadinanza (cittadinanza.buenosaires@esteri.it), allegando la seguente documentazione:
- copia certificata della sentenza di naturalizzazione nella quale venga specificata l’adesione all’accordo;
- documento d’identità valido;
- dati di contatto (nome, telefono e indirizzo e-mail);
- Se la naturalizzazione è avvenuta dopo il 12 settembre 1974 e non è stata espressa contestuale adesione all’Accordo, l’unica modalità per riacquistare la cittadinanza sarà lo stabilimento della residenza direttamente in Italia.
A partire dal 16 agosto 1992 (entrata in vigore della legge n. 91/1992), l’acquisto volontario di un’altra cittadinanza non comporta la perdita automatica della cittadinanza italiana e non è necessaria l’adesione contestuale all’Accordo.
*Il riacquisto della cittadinanza italiana permette la trasmissione della cittadinanza soltanto nei casi in cui lo stesso sia avvenuto prima della nascita o durante la minore età della generazione successiva.