Nel caso in cui il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardi un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana soltanto se, entro un anno dal provvedimento (riconoscimento o dichiarazione giudiziale), esprime la propria volontà in tal senso attraverso una “elezione di cittadinanza” (art. 2, comma 2, legge n. 91/1992).
In caso di atto di riconoscimento o dichiarazione giudiziale effettuati all’estero, gli stessi dovranno essere resi efficaci in Italia prima di poter procedere con l’elezione di cittadinanza. Il computo del periodo di un anno per rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve effettuarsi dalla data in cui viene reso efficace in Italia il provvedimento straniero:
- se il padre è italiano al momento del riconoscimento o dichiarazione giudiziale, il figlio può richiedere “l’elezione della cittadinanza” entro un anno dal provvedimento;
- se invece il padre non è italiano al momento del riconoscimento o dichiarazione giudiziale, il progenitore deve prima essere riconosciuto come cittadino italiano. Dopodiché, il figlio può richiedere “l’elezione della cittadinanza” entro un anno dal riconoscimento di suo genitore come cittadino italiano.
I richiedenti dovranno contattare l’ufficio Cittadinanza (cittadinanza.buenosaires@esteri.it) per informazioni sull’appuntamento e sulla documentazione da presentare e fornire.