Nel caso di cittadini italiani residenti all’estero in Paesi nei quali non vigono accordi in materia sanitaria in temporaneo soggiorno in Italia (DM del Ministero della Sanità del 1° febbraio 1996):
I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria, sia in Italia che all’estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE, fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco.
L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) o il diritto di voto in Italia, non comportano il diritto all’assistenza sanitaria in Italia.
Tuttavia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996 ai cittadini con lo stato di emigrato ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.
- i titolari di pensione residenti in Argentina che rientrano temporaneamente in Italia, dovranno rivolgersi a PAMI e dovranno inoltre presentare:
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- documento d’identità in originale o fotocopia;
- ricevuta della riscossione della pensione;
- data di partenza e di arrivo;
- domicilio in Italia.
PAMI emetterà un certificato che dovrà essere legalizzato dal Ministerio del Interior degli Interni. Con questo certificato l’interessato si presenterà alla competente ASL italiana.
- i connazionali con lo stato di emigrato, che rientrino temporaneamente in Italia, per usufruire gratuitamente delle prestazioni ospedaliere urgenti per un massimo di 90 giorni nell’anno solare, dovranno recarsi presso la ASL locale muniti di autodichiarazione che può essere estrapolata dal seguente link.
- i titolari di pensione che si trasferiscono dall’Italia in Argentina dovranno presentarsi a PAMI. Per la corrispondente iscrizione presentando:
- certificato emesso dall’ASL;
- passaporto italiano;
- ricevuta di riscossione della pensione;
- verrà indicata la sede alla quale dirigersi per ottenere le seguenti coperture:
– medico di base;
– indicazione dell’Ospedale per un eventuale ricovero;
– lo sconto per i medicinali.
*Alcune Regioni (ad esempio il Veneto) garantiscono un’ assistenza sanitaria più ampia nei confronti dei cittadini emigrati dalla propria regione. Pertanto per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi presso gli Assessorati regionali e provinciali alla Sanità.
Nel caso di cittadini italiani all’estero per motivi di lavoro negli Stati non in convenzione in materia di assistenza sanitaria
I cittadini italiani che si recano per motivi di lavoro o con borsa di studio o per altri motivi specificati nel DPR n. 618 del 1980 nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea e in cui non vigono accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria possono usufruire della garanzia dell’assistenza sanitaria in forma indiretta: anticipare le spese e successivamente chiedere il rimborso, tramite la Rappresentanza diplomatica italiana all’estero, al Ministero della Salute – Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio VI – Sezione distaccata c/o Ministero degli Affari Esteri.
Beneficiari dell’assistenza
Sono beneficiari dell’assistenza sanitaria in paesi con i quali non vigono accordi in materia sanitaria i cittadini che si recano all’estero per motivi di lavoro e di studio.
Cosa fare prima della partenza
I beneficiari dell’assistenza devono richiedere l’attestato ex art. 15 del DPR 31/7/80, n. 618 alla ASL di iscrizione previa presentazione della seguente documentazione:
Per i lavoratori:
- nota di trasferimento all’estero;
- documentazione comprovante il mantenimento all’assoggettamento al sistema previdenziale italiano;
- fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445),
- codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445).
Per gli studenti:
- documentazione comprovante il conseguimento della borsa di studio presso Università o fondazioni estere;
- fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445);
- codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445).
I lavoratori del settore pubblico possono richiedere il rilascio dell’attestato:
- alla ASL di iscrizione;
- al Ministero della Salute – Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio VI c/o il Ministero degli Affari Esteri;
- amministrazione o ente pubblico di appartenenza.
L’attestato potrà essere richiesto all’estero alla Rappresentanza diplomatica (sede di servizio) previa esibizione della documentazione sopra riportata.
L’attestato dovrà essere trasmesso alla ASL di iscrizione dell’assistito e al Ministero della Salute – Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio VI c/o il Ministero degli Affari Esteri preferibilmente in formato elettronico all’indirizzo e-mail minsalute@esteri.it.
La mancata comunicazione alla ASL di appartenenza comporta la perdita del diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero.
La durata dell’attestato sarà pari alla durata del periodo di soggiorno all’estero per motivi di lavoro.
*Se il periodo supera i 30 giorni verrà sospeso il medico di famiglia. Al rientro in Italia, alla scadenza prevista o in anticipo rispetto alla stessa, è necessario recarsi nuovamente alla ASL per la scelta del medico.
Procedura per il rimborso delle spese sanitarie sstenute all’estero
La richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute deve essere presentata al Ministero della Salute – Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio VI c/o Ministero degli Affari Esteri tramite l’Ambasciata o il Consolato territorialmente competente, entro tre mesi dalla data di effettuazione dell’ultima spesa correlata ad un singolo evento morboso, allegando la seguente documentazione:
- domanda di rimborso redatta dal titolare dell’assistenza con l’apposizione della data di presentazione e del timbro da parte della Rappresentanza ai fini dell’accertamento dei termini di decadenza;
- copia dell’attestato ex art. 15 del D.P.R. 618/80;
- parere motivato del Capo della Rappresentanza diplomatica o dell’Ufficio consolare circa la congruità dei prezzi, tariffe, onorari del luogo, con il quale venga specificato se l’assistito sia stato costretto a rivolgersi a struttura privata per la mancanza o per l’inadeguatezza delle strutture pubbliche;
- codice fiscale del titolare dell’assistenza, ovvero del lavoratore;
- certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria;
- in caso di ricovero ospedaliero, la dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima;
- documentazione di spesa in originale, regolarmente quietanzata, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni;
- traduzione in lingua italiana di tutta la documentazione (certificato medico, prescrizioni, fatture, quietanze, ricevute di pagamento, ecc…);
- preferenza per la modalità di rimborso: domicilio o c/c bancario del titolare in Italia, con i relativi codici ABI/CAB e IBAN;
- una copia di tutto il carteggio.
L’Ambasciata o l’Ufficio Consolare, previa verifica della completezza degli atti presentati in originale, appone il visto su tutta la documentazione (tranne l’attestato) e trasmette la stessa al Ministero della Salute – Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio VI – Sezione distaccata c/o Ministero degli Affari Esteri.
Il Ministero, verificata la regolarità e la completezza della documentazione, inoltrerà al competente organo di controllo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il provvedimento di liquidazione delle spese sanitarie sostenute nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale italiano o, in caso contrario, qualora vengano a mancare i presupposti giuridici, procederà con un provvedimento di reiezione.
Rientro temporaneo
In caso di rientro saltuario in Italia si ha diritto alle prestazioni garantite alla generalità dei cittadini documentando l’attività di lavoro all’estero. In particolare, qualora la brevità del rientro risulti incompatibile con i tempi previsti per la reiscrizione nell’elenco del proprio medico di fiducia, si ha diritto all’assistenza medico-generica e pediatrica attraverso il sistema delle visite occasionali ed i servizi di guardia medica con oneri a proprio carico, per i quali se ne potrà richiedere il rimborso.
Al momento del rientro definitivo dall’estero, sarà necessario provvedere all’iscrizione all’ASL e alla scelta del medico di famiglia. La reiscrizione può ricadere negli elenchi dello stesso medico di famiglia a carico del quale si era iscritti al momento della sospensione (Circolare Ministero della sanità 11.05.84 n. 1000.116).
*Il sito del Ministero della Salute mette a disposizione un link ad hoc: “Se parto per …” che permette di sapere esattamente in che posizione si verrebbe a trovare il cittadino italiano in merito alla copertura sanitaria nel Paese ospitante.
*In Argentina, per temporaneo soggiorno (turismo, motivi personali, etc.), la Convenzione non prevede alcuna forma di tutela.
E’ esclusa anche la copertura delle prestazioni di pronto soccorso, quindi consigliamo di provvedere – prima della partenza – alla stipula di una assicurazione sanitaria privata.
Lo stesso consiglio vale per i doppi cittadini che si recano in Italia.
*Il Consolato non rilascia nessuna Tessera Sanitaria Europea, essa viene rilasciata in Italia o negli agli Paesi della Comunita’ Europea previa effettiva residenza.