Assistenza Legale
Il Consolato non può offrire assistenza legale a nessun titolo. Il connazionale che dovesse averne bisogno può consultare il sito dell’ordine degli avvocati locali.
Il Consolato, in casi di particolare gravità, può fornire un aiuto per il pagamento delle spese legali solo in caso di comprovata indigenza:
- sotto forma di sussidio per i connazionali residenti nella circoscrizione consolare;
- sotto forma di prestito con promessa di restituzione per i connazionali di passaggio o temporaneamente in loco (Istruzioni).
Altre Forme di Protezione Consolare
Nell’ambito della protezione e dell’assistenza consolare, esiste un’ampia casistica di interventi che riguardano i cittadini italiani all’estero.
Si riporta di seguito un elenco, non esaustivo, degli eventi che si verificano con più frequenza in questa Circoscrizione Consolare e che vedono coinvolti cittadini che si trovano temporaneamente, o di passaggio in loco:
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- incidenti all’estero;
- ricerca di connazionali che non danno più notizia di sé;
- assistenza a connazionali vittime di sottrazione/perdita di documenti od altri effetti personali;
- assistenza a genitori italiani ai quali il coniuge straniero o doppio cittadino abbia sottratto un figlio, portandolo con sé all’estero.
- Per gli incidenti occorsi all’estero, le Rappresentanze diplomatico-consolari si assicurano che i cittadini ricevano adeguati trattamenti medici in loco, che vengano debitamente informati i familiari e che venga fornita ogni possibile assistenza in caso di necessità di trasferimento in Italia.
- Per quanto riguarda la ricerca di persone bisogna tenere ben presente che informazioni riguardanti cittadini italiani presenti nella circoscrizione consolare possono essere fornite nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, che impone nella maggior parte dei casi l’assenso della persona cercata.
Il Consolato pertanto effettuerà ricerche nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalla normativa locale e di quanto sopra citato.
- In caso di sottrazione/perdita di documenti o altri effetti personali, l’Ufficio Assistenza indirizza il connazionale presso le autorità competenti a ricevere la denuncia o un altro tipo di documentazione.
In alcuni casi, ci si può avvalere di un’assistenza economica denominata “prestito con promessa di restituzione” in quanto la somma concessa deve essere restituita all’Erario dopo il rientro in Italia, entro i termini e nelle modalità specificate dalla Legge. Tale forma di aiuto, per poter essere concessa, presuppone che:
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- si tratti di un cittadino italiano in transito;
- versi in stato di occasionale ed urgente necessità (a causa, per esempio, di un furto o per smarrimento, ecc…);
- il connazionale presenti il documento formale, da cui risulti l’avvenuta sottrazione o smarrimento, rilasciato dalle locali autorità di Polizia;
- dagli accurati accertamenti che l’Ufficio Assistenza dovrà effettuare tramite le competenti Questure del luogo di residenza del richiedente, risulti effettivamente l’impossibilità di ricevere alcun tipo di aiuto economico da parte dei familiari;
- dal controllo sull’apposito portale del Ministero Affari Esteri il nominativo non risulti debitore di altri prestiti concessi da altre Rappresentanze italiane all’estero.
- La problematica della sottrazione internazionale di minori ha assunto negli ultimi tempi una rilevanza crescente, sia per l’aumento di separazioni, spesso conflittuali, fra persone di diversa o doppia cittadinanza, sia per la maggiore sensibilità con la quale il problema è avvertito nel nostro Paese.
Il solo strumento cogente a disposizione del genitore connazionale per il recupero del minore è la Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 –
L’Autorità Centrale per l’Italia è il Dipartimento Giustizia Minorile presso il Ministero della Giustizia.
Il Consolato, nel caso fosse richiesto un intervento, può:
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- sensibilizzare Autorità od organismi locali;
- seguire l’azione delle Autorità di Polizia per ricercare il minore sottratto;
- effettuare tentativi di conciliazione tra le parti;
- provvedere ad effettuare visite consolari al minore conteso con lo scopo di:
- verificare le condizioni di vita e di salute del minore italiano, nell’interesse superiore dello stesso;
- acquisire informazioni sul contesto sociale, ambientale e parentale in cui vive il minore, a seguito del suo sradicamento dalla residenza abituale in Italia, o a seguito del suo ritorno nel Paese di residenza abituale.
- fornire i nominativi di legali localmente noti;
- presenziare alle udienze in qualità di uditore qualora ritenuto opportuno dal legale di parte, compatibilmente con le leggi e l’ordinamento locali;
- esercitare i poteri di giudice tutelare nella persona del Console;
- sostenere l’azione dell’Autorità Centrale, con la quale la DGIT intrattiene una costante collaborazione