A partire dal 12 settembre 1974 esiste un Accordo, destinato esclusivamente ai cittadini italiani dalla nascita, che stabilisce che l’acquisto della cittadinanza argentina non comporta la perdita della cittadinanza italiana.
- Se la naturalizzazione è avvenuta prima del 12 settembre 1974, è possibile richiedere l’adesione a tale Accordo al Poder Judicial argentino al fine di riacquistare la cittadinanza italiana “quiescente”, ovvero senza poter esercitare i diritti civili legati a detta cittadinanza.
Chi ha aderito all’Accordo e possiede, pertanto, la cittadinanza italiana “quiescente”, puó riacquistare la “piena cittadinanza”, effettuando la “revoca dell’Accordo”. A tal fine sarà necessario inviare un’e-mail all’ufficio Cittadinanza (cittadinanza.buenosaires@esteri.it) allegando la seguente documentazione:
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- atto di nascita
- copia certificata della sentenza di naturalizzazione
- copia certificata della sentenza di adesione all’Accordo;
- documento d’identità valido;
- dati di contatto (nome, telefono e indirizzo e-mail).
- Se la naturalizzazione è avvenuta dopo il 12 settembre 1974 ed al momento della stessa è stata manifestata la volontà di adesione all’Accordo, la cittadinanza italiana è stata mantenuta, ma è “quiescente”.
Per riacquistare la “piena cittadinanza” è possibile effettuare “la revoca dell’Accordo”. A tal fine, sarà necessario inviare un’e-mail all’Ufficio Cittadinanza (cittadinanza.buenosaires@esteri.it), allegando la seguente documentazione:
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- copia certificata della sentenza di naturalizzazione nella quale venga specificata l’adesione all’accordo;
- documento d’identità valido;
- dati di contatto (nome, telefono e indirizzo e-mail);
- Se la naturalizzazione è avvenuta dopo il 12 settembre 1974 e non è stata espressa contestuale adesione all’Accordo, la cittadinanza puó essere riacquistata secondo le seguenti disposizioni:
- Art. 13 della legge 91/92:
- “Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
- a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
- b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, dichiara di volerla riacquistare;
- c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
- d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
- e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all’intimazione di abbandonare l’impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l’impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l’intimazione di cui all’articolo 12, comma 1.
- 2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l’abbia perduta in applicazione dell’articolo 3, comma 3, nonché dell’articolo 12, comma 2.
- 3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell’interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.”
2) Art. 17 della legge 91/92 come modificata dalla legge 74 del 24 maggio 2025, che prevede la possibilità di effettuare una dichiarazione in tal senso a partire dal 1° luglio 2025 fino al 31 dicembre 2027.