La legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini nati in Italia o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in applicazione dell’articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell’articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilità di riacquisto non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (o che l’hanno persa per altro motivo) a partire dal 16 agosto 1992.
Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, l’interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.
Appuntamenti
Al fine di presentare la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza è necessario:
- acquisire un appuntamento virtuale tramite il portale Prenot@mi con l’opzione “Riacquisto ex art. 17, legge n. 91/1992”;
- caricare sul sistema tutta la documentazione sotto indicata;
- attendere mail di convocazione, al fine di poter sottoscrivere personalmente presso il Consolato Generale la suddetta dichiarazione in presenza del funzionario delegato e consegnare la documentazione completa in originale.
Documentazione
L’interessato al riacquisto deve presentare:
- Valido documento di identità emesso dall’Autorità del Paese di attuale cittadinanza;
- Atto di nascita:
- in originale, firmato e timbrato dall’Ufficiale di Stato Civile;
- apostillato se formato in uno Stato diverso da Italia e Argentina;
- tradotto in lingua italiana (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);
- Per i nati all’estero, certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano competente;
- Certificato storico di cittadinanza;
- Documentazione che dimostri la causa e la data della perdita della cittadinanza (si dovrà dimostrare l’acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana).
In particolare il certificato di naturalizzazione deve essere rilasciato dall’Autorità competente (per l’Argentina, la “Cámara Nacional Electoral”).
Se rilasciato in uno Stato diverso dall’Argentina, il certificato di naturalizzazione deve essere apostillato e tradotto in lingua italiana (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata);
- Ricevuta dell’avvenuto pagamento della percezione consolare.
Pagamento
Si ricorda che per la trattazione della domanda di riacquisito della cittadinanza italiana saranno percepiti diritti consolari pari ad euro € 250 da pagare in pesos al cambio consolare ufficiale.
Come effettuare il pagamento
- Il titolare dell’appuntamento potrà pagare esclusivamente mediante bonifico bancario, preferibilmente attraverso il servizio di home banking.
- Beneficiario del pagamento: CBU 0340160200100586462037, intestato al Consolato Generale di Buenos Aires (questo CBU è valido solo per i servizi di cittadinanza)
- Causale: VARIOS
- Riferimento: COGNOME e iniziale del nome
- Email di conferma: buenosaires.cassa@esteri.it (importante inserire SOLO QUESTA MAIL).
- Oggetto: COGNOME e NOME del titolare dell’appuntamento, data di nascita
Una volta realizzato il pagamento, si dovrà inviare un’email a buenosaires.cassa@esteri.it con i seguenti dati:
Oggetto: RIACQUISTO CITTADINANZA. COGNOME E NOME del titolare dell’appuntamento e data di nascita
Allegato: Allegare la ricevuta del pagamento
Testo dell’email: Specificare il titolare del conto da cui è stato realizzato il bonifico (MOLTO IMPORTANTE)
Il pagamento dovrà essere effettuato in pesos argentini e l’importo sarà quello indicato per il seguente servizio Consolare: “Dichiarazione di riacquisto della Cittadinanza” Art 7c presente nella “Tabella dei Diritti Consolari”
Il contributo è dovuto per la trattazione della pratica, indipendentemente dall’esito. Nel caso di mancato riconoscimento l’importo pagato non sarà restituito.