Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)

Normativa e requisiti

In due casi, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter della legge n. 74/2025, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana per “beneficio di legge”.

Il minore che eventualmente ne benefici, non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis.

Egli, in base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione prevista dalla legge.

Il Primo Caso (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992) prevede i seguenti requisiti che devono essere posseduti congiuntamente:

  • uno dei genitori è cittadino per nascita. Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 o per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 o per iuris communicatio.
  • entrambi i genitori (incluso il genitore eventualmente straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.
  • La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza del dipendente del Consolato Generale delegato all’esercizio delle funzioni di Stato Civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.

Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.

Il secondo caso (comma 1-ter dell’articolo 1 della legge n. 74/2025) si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:

  • persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge 74/2025, cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
  • figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992. In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora italiana) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
  • la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.

In entrambi i casi è dovuto il pagamento di 250 Euro a favore del Ministero dell’Interno con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:

Si segnala che per ogni minorenne per il quale si chiede la cittadinanza per “Beneficio di Legge” si deve fare un bonifico individuale

Beneficiario: “Ministero dell’Interno D.L.C.I. Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Acquisto cittadinanza ex art. [inserire articolo pertinente] e nome e cognome del richiedente la cittadinanza (minorenne)
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)”.

Le dichiarazioni di cui ai casi precedenti dovranno essere rese di presenza in Consolato davanti al dipendente delegato alle funzioni di Stato Civile. A tal fine il Consolato Generale ha predisposto sul portale “Fast It” due nuovi servizi che saranno disponibili dal 15.07.2025:

  • Atto di nascita – Art. 4, c. 1-bis L. 91/1992
  • Atto di nascita – Art. 1, c. 1-ter D.L. 36/2025

Nel primo servizio (“Atto di nascita – Art. 4, c. 1-bis L. 91/1992”) rientrano le richieste relative al “primo caso” precedentemente descritto.

Nel secondo servizio (“Atto di Nascita – Art. 1 c. 1-ter D.L. 36/2025”) rientrano le richieste relative al “secondo caso”. La scadenza perentoria di presentazione dell’istanza, in questo caso, è il 31 maggio 2026.

Nel caso in cui l’interessato non fosse ancora registrato al portale FastIt, dovrà preliminarmente effettuare la registrazione seguendo il link indicato. Una volta registrato nel portale, dovrà accedere e richiedere la visualizzazione della scheda anagrafica oppure procedere con l’iscrizione all’AIRE, al termine di una di queste procedure, verrà generato un codice di richiesta. Successivamente, sarà necessario inviare una e-mail all’indirizzo consgenbuenosaires.consolare@esteri.it, indicando nell’oggetto il nome e il cognome del richiedente (minorenne) unitamente al codice di richiesta. In allegato, dovrà essere trasmesso l’atto di nascita del minore per il quale si richiede l’acquisto della cittadinanza italiana per “Beneficio di Legge”

Una volta verificata la correttezza formale e sostanziale della documentazione e la ricevuta dell’avvenuto pagamento, verrà inviato all’interessato un “Codice Pratica” con il quale si dovrà richiedere un appuntamento attraverso il portale Prenot@mi per il servizio “Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge (figli minorenni nati all’estero) – Art. 4, c. 1-bis L. 91/1992 e Art. 1 c. 1-ter D.L. 36/2025”.

Entrambi i genitori del minore (o lo stesso richiedente minorenne al 24.05.2025 ma maggiorenne al giorno dell’appuntamento) dovranno presentarsi in Consolato presentando la documentazione richiesta – di seguito descritta – e la ricevuta del pagamento di 250 Euro per ciascun minorenne.

Il dipendente delegato alle funzioni di Stato Civile verifica la correttezza formale e sostanziale della documentazione e in tal caso controfirma la richiesta dei genitori.

Documentazione

Documentazione necessaria per avviare la pratica di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge, da caricare sul portale Fast-It:

  1. autocertificazione debitamente compilata e firmata (nel caso in cui non si conosca il Comune di riferimento in Italia, il relativo campo può essere non completato);
  2. copia del DNI fronte/retro di tutto il nucleo familiare (ove risulti lo stesso indirizzo);
  3. documentazione attestante la residenza nella Circoscrizione consolare di Buenos Aires (luce, gas, telefono fisso, internet, TV via cavo, o contratto d’affitto registrato su ARCA (Ex-AFIP);
  4. Ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo amministrativo a favore del Ministero dell’Interno (250 Euro);
  5. Documentazione relativa al richiedente:
    • atti di Stato Civile (nascita) o “partidas” (non certificati):
        • emessi con sistema GEDO con traduzione integrale (sia dell’atto che della firma digitale emessa dal locale ufficio del “Registro Civil”) o emessi con firma olografata muniti di Apostille digitale emessa dal Ministero degli Affari Esteri o dal Colegio de Escribanos con traduzione integrale (sia dell’atto che dell’Apostille Digitale).
        • apostillati se formati in uno Stato diverso dall’Argentina;
        • tradotti in italiano (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);
    • eventuali sentenze (ad esempio di adozione*, riconoscimento giudiziale) dovranno essere presentate:
        • in originale e in formato integrale (devono riportare AUTOS; VISTOS; CONSIDERANDO; FALLO);
        • recanti “Attestazione di passaggio in giudicato” (vale a dire che la sentenza è “FIRME”, o “CONSENTIDA”, o “EJECUTORIADA” o che riveste il carattere di “COSA JUZGADA”, con indicazione della data a partire dalla quale la sentenza è definitiva);
        • apostillate;
        • tradotte in lingua italiana (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);
        • corredate da “Istanza di trascrizione” debitamente firmata dall’istante;

*SENTENZA DI ADOZIONE:

  • deve specificare lo stato di abbandono del minore o l’autorizzazione del genitore o dei genitori biologici ai fini dell’adozione;
  • documentazione comprovante la residenza da almeno due anni in Argentina previa all’adozione del minore da parte dei genitori adottanti (è necessario il “certificato dei movimenti migratori” che è possibile richiedere alla locale Direzione “Migraciones”).