Per il riconoscimento di un atto di stato civile occorre presentare la documentazione tramite il portale Fast It (servizio Stato Civile) o presso il Corrispondente Consolare competente:
La documentazione riportata di seguito dovrà SEMPRE essere accompagnata da:
- autocertificazione debitamente compilata e firmata (nel caso in cui non si conosca il Comune di riferimento in Italia, il relativo campo può essere non completato);
- copia del DNI fronte/retro di tutto il nucleo familiare (ove risulti lo stesso indirizzo);
- documentazione attestante la residenza nella Circoscrizione consolare di Buenos Aires (luce, gas, telefono fisso, internet, TV via cavo, o contratto d’affitto registrato su ARCA (Ex-AFIP).
Atti di Nascita di figli minori (Art. 3-bis L. 91/1992 “iure sanguinis”)
Il minore è cittadino italiano iure sanguinis solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- il genitore cittadino italiano ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo l’acquisizione della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a.
- un genitore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana.
- un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana.
- Il minore stesso non possiede un’altra cittadinanza.
Ove non fosse soddisfatta nessuna delle precedenti condizioni è possibile richiedere la cittadinanza per beneficio di legge le cui istruzioni si trovano al seguente link
Documentazione
1 Atti di nascita dei minori
- emessi con sistema GEDO con traduzione integrale (sia dell’atto che della firma digitale emessa dal locale ufficio del “Registro Civil”);
- emessi con firma olografata muniti di Apostille digitale emessa dal Ministero degli Affari Esteri o dal Colegio de Escribanos con traduzione integrale (sia dell’atto che dell’Apostille Digitale).
*Se il figlio è stato riconosciuto dai genitori in tempi diversi, oltre all’atto di nascita, si deve presentare l’atto di riconoscimento tradotto integralmente in italiano. Se il figlio non ha compiuto i 14 anni, è necessaria la presenza di entrambi i genitori; se ha compiuto 14 anni, è necessaria la presenza del minore e del genitore italiano.
*Se i genitori sono sposati, è indispensabile che prima di comunicare la nascita del figlio il matrimonio venga registrato in Italia.
Nei casi di adozione:
- atto di nascita riportante il nome dei genitori adottivi (obbligatorio) e di quelli biologici (facoltativo);
- copia certificata della sentenza completa (dovrà contenere: “AUTOS”; “VISTOS”; “CONSIDERANDO”; “FALLO”. Non è sufficiente presentare solo il “TESTIMONIO”);
- la sentenza deve specificare lo stato di abbandono del minore o l’autorizzazione del genitore o dei genitori biologici ai fini dell’adozione;
- nella sentenza (o in una dichiarazione aggiuntiva del Tribunale) deve essere specificato che si tratta di sentenza passata in giudicato (vale a dire in spagnolo che è “FIRME”, o “CONSENTIDA”, o “EJECUTORADA” o che riveste il carattere di “COSA JUZGADA”), deve inoltre essere indicata la data del passaggio in giudicato, cioè la data a partire dalla quale la sentenza è definitiva;
- tutta la documentazione deve essere autenticata dal Tribunale competente, legalizzata dalla “Cámara Nacional de Apelaciones del Departamento Judicial” competente e dal “Ministerio de Relaciones Exteriores Argentino” o “Colegio de Escribanos” con l’apposizione dell’Apostille dell’Aja in formato digitale e tradotta integralmente in italiano;
- documentazione comprovante la residenza in Argentina da almeno due anni previa all’adozione del minore da parte dei genitori adottanti (è necessario il “certificato dei movimenti migratori” che è possibile richiedere alla locale Direzione “Migraciones”).
Atti di Matrimonio/Unione Civile
- emessi con sistema GEDO con traduzione integrale (sia dell’atto che della firma digitale emessa dal locale ufficio del “Registro Civil”);
- emessi con firma olografata muniti di Apostille digitale emessa dal Ministero degli Affari Esteri o dal Colegio de Escribanos con traduzione integrale (sia dell’atto che dell’Apostille Digitale).
*Devono essere trasmessi in Italia tutti i matrimoni celebrati; non è possibile trasmettere un matrimonio senza avere presentato un matrimonio o sentenza di divorzio precedente.
*Il “matrimonio igualitario” viene trasmesso in Italia come una “UNIONE CIVILE”, visto che corrisponde allo stesso atto giuridico. Non verranno accettate “Uniones Civiles” tra persone di diverso sesso (ai sensi dalla normativa argentina) o convivenze di fatto.
Atti di Morte
- emessi con sistema GEDO con traduzione integrale (sia dell’atto che della firma digitale emessa dal locale ufficio del “Registro Civil”);
- emessi con firma olografata muniti di Apostille digitale emessa dal Ministero degli Affari Esteri o dal “Colegio de Escribanos” con traduzione integrale (sia dell’atto che dell’Apostille Digitale).
L’atto di morte può essere presentato da qualsiasi parente presso l’Ufficio consolare di competenza o tramite il portale Fast It. In caso di non essere cittadini italiani, è possibile avviare la pratica scrivendo alla seguente email: buenosaires.statociv@esteri.it
Non si accettano i certificati bilingue rilasciati dal “Registro Civil”.