Ai sensi della legge 459/2001 e del Regolamento di esecuzione DPR 104/2003 i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE votano nella circoscrizione Estero per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum popolari abrogativi e confermativi.
Nell’ambito della Circoscrizione Estero sono individuate le seguenti quattro ripartizioni:
- Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- America meridionale;
- America settentrionale e centrale;
- Africa Asia, Oceania ed Antartide.
In ciascuna delle ripartizioni di cui sopra è eletto un deputato ed un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono.
Il totale di parlamentari eletti nella circoscrizione estero è di 18 (12 Deputati e 6 Senatori).
Il voto all’estero non è previsto per l’elezione dei Consigli regionali, comunali e provinciali.
Categorie di elettori
1. Votano all’estero i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE e nelle liste elettorali, che abbiano compiuto i:
- 18 anni per l’elezione dei membri della Camera dei Deputati e per i referendum;
- 25 anni per l’elezione dei membri del Senato della Repubblica.
2. A partire dal 2006 alle elezioni politiche e referendarie hanno partecipato – con appositi provvedimenti normativi, la cui validità è circoscritta a ciascun evento elettorale – anche alcune categorie di elettori temporaneamente all’estero:
- appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all’estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;
- dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all’estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all’estero, secondo quanto attestato dall’Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero, i loro familiari conviventi;
- professori e ricercatori universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell’articolo 1, commi 12 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all’estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all’estero, i loro familiari conviventi.
Stati con e senza intese per il voto per corrispondenza
Il voto si esprime esclusivamente per corrispondenza negli Stati con i quali il Governo italiano ha concluso apposite intese il cui elenco viene pubblicato sul sito www.esteri.it in occasione di ciascuna consultazione.
Negli Stati dove tali intese non sono state concluse e negli Stati ove sono sopravvenute situazioni che impediscono l’esercizio del voto per corrispondenza gli elettori residenti ed iscritti all’AIRE non potranno esercitare il voto per corrispondenza e, per votare, dovranno recarsi in Italia: tali elettori hanno diritto al rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio presentando la relativa documentazione al Consolato di competenza.
Modalità del voto per corrispondenza
Gli elettori residenti all’estero ricevono a domicilio, da parte dell’Ufficio consolare di riferimento, il plico elettorale contenente le schede e le istruzioni sulle modalità di voto.
L’elettore che non abbia ricevuto il plico elettorale entro il 14° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia potrà recarsi di persona all’Ufficio consolare di riferimento per verificare la propria posizione elettorale e richiedere il duplicato del plico (art. 12, comma 5, legge 459/2001).
L’Ufficio consolare è altresì autorizzato ad ammettere al voto all’estero per corrispondenza tutti i cittadini i cui nominativi siano stati per qualsiasi motivo omessi dall’elenco elettori predisposto dal Ministero dell’Interno, se dimostrano di essere iscritti all’AIRE o se la loro iscrizione sia stata chiesta dall’Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente. La richiesta di ammissione al voto deve pervenire al consolato entro l’11° giorno antecedente le votazioni in Italia ed è subordinata al rilascio da parte del Comune italiano della dichiarazione di inesistenza di cause ostative al voto.
Una volta votate le schede, l’elettore le rispedisce all’Ufficio consolare utilizzando la busta preaffrancata contenuta nel plico.
Concluse le operazioni, le schede votate dagli italiani residenti all’estero pervenute ai Consolati entro le ore 16,00 del giovedì antecedente la data delle votazioni in Italia vengono trasmesse in Italia, dove ha luogo lo scrutinio a cura dell’Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero istituito presso la Corte di Appello di Roma.
Opzione per il voto in Italia
L’elettore residente all’estero e iscritto all’AIRE che intenda esercitare l’opzione per il voto in Italia deve inviare comunicazione scritta all’ufficio consolare di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura (art. 4, comma 1, legge 459/2001).
In caso di elezioni anticipate o di referendum l’elettore può esercitare l’opzione per il voto in Italia entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni (art. 4, comma 2, legge 459/2001).
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