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Elezioni Europee

Ai sensi del Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 possono votare all’estero per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo:

  • i cittadini italiani residenti in uno Stato dell’Unione europea e regolarmente iscritti all’AIRE;
  • i cittadini italiani ed i familiari con essi conviventi che si trovano temporaneamente nei Paesi UE per motivi di studio o di lavoro, presentando – entro i termini di legge – apposita domanda al Sindaco del Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Il voto all’estero per i rappresentanti italiani si esercita presso i seggi appositamente istituiti dagli Uffici consolari. L’elettore riceve a casa da parte del Ministero dell’Interno italiano il certificato elettorale, con l’indicazione del seggio presso il quale votare, della data e dell’orario delle votazioni.

Qualora l’elettore non riceva il certificato elettorale entro il 5° giorno antecedente quello delle votazioni, potrà contattare l’Ufficio consolare competente per verificare la propria posizione elettorale e richiedere il certificato sostitutivo per l’ammissione al voto.

L’elettore italiano residente all’estero o temporaneamente in un Paese dell’UE per motivi di studio o lavoro (che abbia presentato domanda di voto all’estero nei termini previsti), se rientra in Italia, può votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale: in tal caso deve farne esplicita richiesta, entro il giorno precedente quello della votazione, al Sindaco del suddetto Comune.

L’elettore italiano residente all’estero può anche optare per il voto per i candidati del Paese in cui risiede; in tal caso voterà presso i seggi istituiti dalle Autorità del Paese di residenza estera.

Il doppio voto è vietato: se si vota  a favore di un candidato italiano non si potrà esprimere il voto anche per il candidato locale e viceversa.

 

Voto dei temporanei all’estero in paesi extra-UE

In occasione delle ultime votazioni, all’elezione dei rappresentanti italiani per il Parlamento Europeo hanno partecipato – in virtù di un provvedimento normativo ad hoc, valido esclusivamente per la consultazione del 2009 – anche le seguenti categorie di elettori temporaneamente in Paesi extra-europei per motivi di servizio, che hanno espresso il proprio voto per corrispondenza:

  • appartenenti  alle  Forze  armate  e  alle  Forze  di  polizia temporaneamente  fuori  dal territorio dell’Unione europea in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;
  • dipendenti  di  Amministrazioni  dello  Stato, di regioni o di province  autonome,  temporaneamente fuori dal territorio dell’Unione europea per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all’estero, secondo quanto attestato dall’Amministrazione di  appartenenza,  sia  superiore  a  tre  mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero, i loro familiari conviventi;
  • professori  universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori  aggregati, di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre  2005,  n.  230,  che  si  trovano  in  servizio  fuori  dal territorio  dell’Unione  europea  presso  istituti  universitari e di ricerca  per  una  durata complessiva all’estero di almeno sei mesi e che,  alla  data  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica di convocazione  dei  comizi,  si trovano all’estero da almeno tre mesi, nonché,  qualora  non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all’estero, i loro familiari conviventi.