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Modifiche temporanee alle procedure per il rilascio dei visti Schengen di breve soggiorno per i cittadini della Guinea e della Somalia

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Si informa l’utenza che, con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1454 del 25 giugno 2026, applicabile dal 26 giugno 2026, e con la Decisione di esecuzione (UE) 11169/26 del 7 luglio 2026, applicabile dal 10 luglio 2026, il Consiglio dell’Unione europea ha disposto la temporanea sospensione di alcune disposizioni del Regolamento (CE) n. 810/2009 (Codice dei visti) nei confronti, rispettivamente, dei cittadini della Somalia e della Guinea.

Le misure resteranno in vigore fino a nuova comunicazione e si applicano a tutte le domande di visto Schengen di breve soggiorno (tipo C) presentate da cittadini somali e guineani soggetti all’obbligo di visto. Restano esclusi i visti nazionali di lunga durata (tipo D).

A decorrere dalle rispettive date di applicazione:

  • dovrà essere presentata l’intera documentazione prevista per la tipologia di visto richiesta, senza possibilità di esenzioni anche per i richiedenti già noti al nostro Ufficio Visti;
  • i titolari di passaporti diplomatici e di servizio non potranno beneficiare dell’esenzione facoltativa dal pagamento dei diritti di visto;
  • il termine ordinario per l’esame delle domande potrà essere esteso fino a 45 giorni di calendario;
  • non potranno essere rilasciati visti per ingressi multipli (multientry)

Le predette misure non si applicano:

  • ai cittadini esentati dall’obbligo di visto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1806 o destinatari di una deroga adottata ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento;
  • ai familiari di cittadini dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE, quando accompagnano o raggiungono il cittadino dell’Unione;
  • ai familiari di cittadini di Paesi terzi che godano di un diritto di libera circolazione equivalente in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e un Paese terzo;
  • ai familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell’Accordo di recesso, purché abbiano il diritto di raggiungere il beneficiario nello Stato ospitante e presentino domanda di visto a tale fine.

Restano inoltre impregiudicati i casi nei quali l’Italia sia tenuta al rilascio del visto in forza di obblighi internazionali, in particolare quale Paese ospitante di organizzazioni intergovernative o di conferenze internazionali, in applicazione di accordi multilaterali in materia di privilegi e immunità o in virtù dei Patti Lateranensi. Per tali fattispecie continueranno ad applicarsi le ordinarie disposizioni del Codice dei visti.