Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER BENEFICIO DI LEGGE: Modifiche normative

MAECI-consolato-generale-italia notizie

Il comma 513 dell’articolo 1 della legge di bilancio per l’anno 2026 (Legge 30 dicembre 2025, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) ha introdotto specifiche modifiche all’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.

In particolare, le modifiche prevedono che le dichiarazioni rese dai genitori – di cui almeno uno cittadino per nascita – ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge n. 91/1992 possano essere presentate entro tre anni (e non più entro un anno) dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.

È stata contestualmente prevista la gratuità di tali dichiarazioni: pertanto, per le dichiarazioni previste dall’art. 4, comma 1-bis, lettera b), della Legge n. 91/1992, non è più richiesto il pagamento del contributo di €250 previsto dall’articolo 9-bis della Legge n. 91/1992.

È stata inoltre prevista la gratuità anche delle dichiarazioni di cui all’articolo 1, comma 1-ter, del Decreto-Legge n. 36/2025 da rendersi entro il 31 maggio 2026.

Le modifiche stabilite dalla legge di bilancio non hanno carattere retroattivo, bensì vigono dal 1° gennaio 2026. Per questa ragione, la gratuità vale unicamente per le istanze presentate a partire da tale data, mentre non è previsto alcun rimborso per le istanze già presentate fino al 31 dicembre 2025.

Per informazioni più dettagliate, si prega, come di consueto, di consultare il sito web di questo Consolato Generale alla pagina “Acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)”.